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							  Editore: ABE
Reparto: Storia d'europa
ISBN: 9788872972854
Data di pubblicazione: 31/10/2025
Numero pagine: 128
Collana: Dissertazioni & conferme
Questa IV parte è tradotta dal terzo tomo del Tractatus De pugna doctorum, e non è facile reperire neppure in latino. Non si trova indicato in nessuna delle biblioteche della Regione Campania. A volte si cerca lontano, quello che invece si trova vicino. E così nella Biblioteca Provinciale di Avellino, grazie all'ausilio del qualificato personale in servizio, ho potuto leggere il brano che fece arrabbiare, se così si può dire, Scipione Bella Bona. Il capitolo è dedicato alla trattazione del laudemio, che nell'antico diritto feudale era la prestazione dovuta dal vassallo al signore ogni volta che il feudo cambiava proprietario; successivamente, indicò la somma pagata al padrone di un fondo per la concessione dell'enfiteusi o per il rinnovo del contratto enfiteutico. Scrive Eliseo Danza a proposito del laudemio:" La nostra sacra casa degli Eremiti Camaldolensi sotto il titolo "Dell'Incoronata" ha annessa l' Abbazia di San Paolo nella Civita di Avellino, che possiede altri beni nella stessa Civita, e altre parti redditizie alla medesima Abbazia, che per antica consuetudine fondata su privilegio e decreti più volte interposti da parte del Sacro Regio Consiglio e dalla Magna Corte della Vicaria è nel possesso di esigere la quarta ogni qualvolta viene venduto un bene redditizio, che noi comunemente chiamiamo la quarta parte" (7). In effetti la questione del laudemio è controversa:" La più comune obbligazione del padrone utile è quella di pagarsi il laudemio in ogni passaggio del fondo enfiteutico in altre mani diverse da quelle cui fu concesso. Esso non si deve, come altrove abbiam osservato, se non qualora siasi espressamente convenuto, ed in una somma non maggiore della quinquagesima parte del prezzo; siccome pure non deesi che in occasione di vendita o di altra alienazione delle migliorie (art. 1697). E' lecito ai contraenti stabilire una somma minore pel laudemio, ma è proibito di pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo (ivi). L'avvocato di Montefusco passa ad una esemplificazione:" Si può dare un esempio; poniamo che il fondo possa essere venduto al prezzo di cento ducati semplicemente per il suo valore, ma si potrebbe vendere con la neve conservata al prezzo di duecento ducati, nella raccolta della neve sono stati spesi venti ducati che dovrebbero essere detratti dal suddetto prezzo e rimane il semplice e puro apprezzo di ducati centottanta e per questi è dovuto il laudemio, non per quei venti spesi per la conservazione della neve. In caso simile se il marito avrà speso qualcosa per una cava di pietra trovata nel fondo della moglie, compensa le spese sostenute sulla porzione della questione determinata -155 n.21. (8) Sulla questione interrogato da un mio amico della terra di Atripalda, io risposi che così andava fatto; e non era opportuno sforzarsi in niente, per comprendere l'articolo: Infatti ci sono lì uomini esperti, e troppo spesso ho desiderato esporre qualcosa di essi; adesso si presenta l'occasione, e bisogna sapere che la Terra di Atripalda, che si trova descritta in antichi codici sotto alla parola Atripalda. In verità anche in altri scritti del famoso poeta Nicolò Franco, da citare successivamente, anche adesso scrive in molti punti di Atripalda D. Ferdinando de la Marra duca di Guardia (9) nelle umane lettere uomo di grande erudizione in un suo bel discorso, che per il bene della Repubblica ha dato alle stampe col titolo: le Armi nobili del Marra, nei primi tempi però passa sulla parola Atripalda e rispetto alle altre parti del Regno per diversi motivi è giudicata illustre e famosa, motivi che io ho esaminato, e mi accingo a mostrarli a quelli che non li conoscono per far acquistare notorietà nei popoli con i nostri occhi e affetto, che spero di soddisfare verso di essa e i suoi Patrizi (nobili).
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